A seguito di una condanna penale il giudice può sospendere, su richiesta del difensore, l’esecuzione della pena per un periodo di 5 anni nel caso di delitti e di 2 anni nel caso di contravvenzioni. Decorso questo periodo, se il reo non commette altri reati della stessa indole, il reato e le pene accessorie si estinguono. Concretamente: LA PENA NON VIENE ESEGUITA.
➡️La sospensione condizionale della pena può essere chiesta solo quando la pena da infliggere non superi due anni di reclusione.
Può essere concessa UNA SOLA VOLTA.
➡️La concessione della sospensione della pena può essere subordinata al risarcimento del danno alla persona offesa, all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato o, ancora, alla prestazione di attività a favore della collettività.
NON può essere concessa se si è stati già condannati o se si è destinatari di una misura di sicurezza.
La sospensione della pena viene revocata quando il beneficiario commette un altro reato della stessa indole o quando riporta un’altra condanna ad una pena che, cumulata alla precedente, supera i due anni.